PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce il valore irrinunciabile della persona e dei suoi diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché dell'integrità ambientale, secondo quanto previsto nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, vigilando sulla loro osservanza e promuovendone l'applicazione anche attraverso la diffusione di una cultura della democrazia economica e della responsabilità da parte dei consumatori e delle imprese.
      2. La Repubblica promuove e sostiene ogni azione a tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, in particolare dell'infanzia e dei minori, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Quale membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), essa promuove la diffusione e il rispetto dei princìpi e dei diritti enunciati nella Costituzione dell'OIL e nell'annessa Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944, concernente le finalità e gli obiettivi dell'OIL, nonché nelle convenzioni in materia di lavoro. La Repubblica promuove, in particolare, il rispetto della Convenzione dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva con la legge 10 aprile 1981, n. 157; della Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella ottantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra il 18 giugno 1998; della Convenzione dell'OIL n. 182, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, e della

 

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raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'OIL durante la ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999, rese esecutive con la legge 25 maggio 2000, n. 148. La Repubblica rispetta, promuove e realizza, anche in conformità alla Costituzione dell'OIL, i princìpi riguardanti i diritti fondamentali recepiti nelle predette convenzioni, relativi alla libertà di associazione e al riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, nonché nelle convenzioni e nei trattati internazionali bilaterali e multilaterali ratificati e vigenti in materia di diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali, contro la tortura e ogni altro trattamento crudele, inumano e degradante, in materia di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, di eliminazione di ogni forma di discriminazione per motivi razziali e di tutela dei diritti dei minori.
      3. Le imprese, nelle proprie attività all'estero, adottano un codice di comportamento coerente con i princìpi affermati dalle convenzioni di cui al comma 2.

Art. 2.
(Marchio di conformità sociale).

      1. È istituito un sistema di certificazione d'impresa, finalizzato al rilascio di un marchio di conformità sociale, attestante che l'impresa, nonché i fornitori, i subfornitori e i soggetti operanti su licenza della medesima, non impiegano, né in Italia né all'estero, nell'attività lavorativa, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore a quindici anni.
      2. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 è rilasciato su domanda ed a spese dell'impresa, sotto forma di logotipo,

 

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da organismi di certificazione accreditati con decreto del Ministro delle attività produttive.
      3. La dichiarazione del responsabile dell'impresa relativa alla rispondenza dell'impresa medesima ai requisiti di cui al comma 1 costituisce condizione per il rilascio del marchio. La dichiarazione, resa mediante la sottoscrizione di un testo predisposto secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, è allegata al bilancio della società, di cui costituisce parte integrante, e deve essere rinnovata annualmente.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti le caratteristiche tecniche del logotipo, compresa la durata di validità del suo riconoscimento, e i criteri per l'accreditamento degli organismi di certificazione di cui al comma 2, nonché le modalità per il rilascio del marchio di conformità sociale, improntate ai criteri della semplificazione, della tempestività e del minore aggravio possibile degli adempimenti e degli oneri burocratico-amministrativi per le imprese richiedenti.
      5. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 riguarda l'impresa e non i singoli prodotti e può essere richiesto anche per attività d'impresa svolte interamente nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3.
(Incentivi e agevolazioni alle imprese).

      1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di incentivi alle imprese, il possesso del marchio di conformità sociale di cui all'articolo 2 costituisce titolo di preferenza

 

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nella concessione di contributi e di qualsiasi altra agevolazione a favore delle imprese, a valere su fondi pubblici.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209. Incentivi e agevolazioni ai Paesi in via di sviluppo).

      1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, dopo le parole: «mezzo di risoluzione delle controversie» sono inserite le seguenti: «, ad impedire l'impiego di lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio territorio».
      2. Il rispetto delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 è requisito essenziale per il riconoscimento della qualifica di Paese prioritario nell'ambito delle politiche e delle attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse pubbliche e costituisce titolo di preferenza nell'utilizzo dei servizi commerciali e finanziari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), della Società finanziaria di cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo (FINEST Spa) e delle camere di commercio italiane all'estero per l'interscambio con l'Italia, da parte delle imprese estere interessate.

Art. 5.
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287).

      1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di violazione dei princìpi e delle regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto, in Italia o all'estero, dei fondamentali

 

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diritti umani, economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia»;

      b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Pratiche lesive della concorrenza di carattere sociale). - 1. Sono considerati pratiche lesive della concorrenza gli atti posti in essere dalle imprese, in Italia o all'estero, in contrasto con i princìpi in materia di diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché di lavoro minorile, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia»;

          c) all'articolo 12, comma 1, le parole: «negli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 2, 3 e 3-bis»;

          d) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «agli articoli 2 o 3» sono inserite le seguenti: «o 3-bis»;

          e) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «agli articoli 2 o 3» sono inserite le seguenti: «o 3-bis».

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rilascio del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.

 

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      4. Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
      5. La condanna per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del marchio di conformità sociale e la restituzione degli incentivi e delle agevolazioni eventualmente percepiti dall'impresa ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7.
(Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile, di seguito denominata «Consulta».
      2. La Consulta è composta da quindici membri, di cui:

          a) quattro rappresentanti di associazioni imprenditoriali;

          b) quattro rappresentanti di organizzazioni sindacali;

          c) quattro rappresentanti di associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché di organismi di cooperazione internazionale e per la difesa dei diritti umani;

          d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali.

      3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera d), sono nominati dai rispettivi Ministri.
      4. I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione degli enti medesimi.
      5. I membri della Consulta durano in carica due anni e non possono essere nominati per più di due volte.

 

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      6. La Consulta elegge al suo interno il presidente e un segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
      7. Ai membri della Consulta sono riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza il cui importo è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri della Consulta che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono garantiti adeguati permessi non retribuiti.
      8. La Consulta programma, per conto e su indicazione del Governo:

          a) campagne pubblicitarie volte a diffondere la conoscenza del marchio di conformità sociale;

          b) campagne di sensibilizzazione dei consumatori e degli imprenditori, nazionali ed esteri, sul rispetto delle convenzioni internazionali in tema di diritti del lavoro;

          c) iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo;

          d) campagne volte al sostegno di iniziative istituzionali e della società civile in favore del miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione dei bambini lavoratori italiani e stranieri.

      9. È istituito presso la Consulta il registro nazionale delle imprese certificate di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, determinato nella misura massima di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.